REGOLAMENTO

REGOLAMENTO

Approvato dalla Assemblea dei soci del 7 novembre 2014

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento regola i rapporti fra il consorzio e i soci consorziati in merito alla realizzazione delle attività.

Art. 2 – Modalità di azione del Consorzio

Il consorzio opera secondo due modalità:

a) modalità di promozione e/o azione diretta (con realizzazione in economia o attraverso l’affidamento delle attività ai soci)

b) modalità operativa “su mandato dei soci”

Art. 3 - Vincoli associativi

Nei rapporti consorzio/ associati vige la regola della massima libertà (tutto ciò che non è vietato è permesso).

A norma dell’Art. 2527 C.C. il socio non può svolgere attività in concorrenza con il consorzio.

Art. 4 – Gestione delle attività

Tutte le attività sono dirette dal consorzio che ne vigila la perfetta realizzazione essendone responsabile verso il Committente. Ove necessario i lavori saranno diretti dal consorzio nella persona di un tecnico abilitato.

Art. 5 – Disposizioni generali per gli affidamenti

Nella assegnazione dei lavori dovrà tenersi conto:

• dell’impegno dei soci nell’ampliare l’area di attività consortile;

• della necessità di penalizzare i soci che assumono attività esterne al consorzio o in concorrenza con lo stesso.

Se quindi in un’area o in un ambito di lavoro non si realizzano tali condizioni il consorzio, in mancanza di altri soci interessati, potrà rivolgersi all’esterno anche favorendo l’adesione di nuovi soci.

Art. 6 – Lavori in appalto

Per lavori in appalto si intendono tutti i lavori e servizi derivanti dalla Pubblica Amministrazione quali, ad esempio:

· lavori e servizi in appalto in applicazione del Codice dei Contratti;

· affidamenti derivanti dalla applicazione di normative speciali quali art. 17 L. 97/94 e 15 D.Lvo 228/01 e norme similari;

· servizi ottenuti attraverso la partecipazione alla piattaforma di e-procurement (MEPA, Convenzioni CONSIP, Accordi Quadro, Sistema dinamico d’acquisto, ecc.)

I soci non possono svolgere attività concorrenziale diretta al Consorzio.

Il Consorzio risponde alle gare con due modalità:

a. per conto di una o più strutture consorziate

b. di propria iniziativa quando ritiene strategica la presenza consortile

La realizzazione dei lavori e servizi viene comunque prioritariamente affidata ai soci.

Le spese per la partecipazione alla singola gara sono accollate sulla struttura che ha richiesto la partecipazione e/o a quella che realizza il lavoro.

Art. 7 - Affidamento dei lavori ai soci

I lavori sono affidate alle consorziate secondo questi criteri (in ordine di priorità):

a) alla struttura che ha procurato il lavoro o richiesto la partecipazione (con priorità al socio con sede nell’area);

b) per competenza tecnica / operativa e capacità economico-finanziaria;

c) per migliore offerta economica praticata al Consorzio.

d) per miglior accreditamento come socio (affidabilità e precisione nei lavori, nei pagamenti, ecc.)

In caso di più soci che richiedono la partecipazione si procederà:

a. ad una valutazione della proposta che favorisce maggiormente il successo della gara

b. ad un frazionamento del lavoro o servizio (ove tecnicamente possibile)

La disciplina di ogni singolo lavoro sarà regolata da apposite convenzioni fra consorzio e socio alla cui stipula è delegato il presidente e/o il procuratore ove presente il quale potrà anche procedere in deroga motivata ai principi generali sopra esposti.

Lo schema di convenzione applicata si intende facente parte del presente regolamento.

I pagamenti del Consorzio ai soci avverranno dopo 30 giorni dal relativo incasso da parte del Consorzio.

Nessun socio è obbligato ad accettare di eseguire un lavoro o servizio proposto dal Consorzio, salvo che non si sia impegnato in tal senso.

Art. 8 – Lavori privati

Possono rientrare nella attività consortile anche lavori e servizi affidati da imprese e privati. I soci possono però acquisire e realizzare tali lavori e servizi in modo autonomo.

Art. 9 – Piccoli lavori

Tutti i lavori e servizi sono gestiti dal Consorzio.

In caso di lavori e servizi inferiori a € 40.000 il Consorzio può autorizzare il socio ad operare in modo autonomo. Il socio potrà sempre comunque richiedere l’intervento del consorzio.

Art. 10 – Sicurezza sul lavoro

I soci, nella esecuzione delle attività, sono obbligati al rispetto di tutte le norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro e dovranno darne evidenza secondo quanto previsto dalle normativa e dagli obblighi assunti in convenzione.

In particolare nel caso di appalto pubblico con specifica designazione in sede di gara del Socio/i Esecutore/i questo è tenuto alla consegna al Consorzio del POS/DVR corredato di attestazione di formazione e visite mediche di idoneità del personale in ottemperanza alla normativa vigente.

Il consorzio potrà fornire un servizio per aiutare i soci ad ottemperare alla normativa. Le modalità di svolgimento del servizio e i relativi costi sono definiti di concerto con i soci interessati.

Art. 11 – Qualità UNI EN ISO 9001:2008

Il consorzio applica per tutte le attività il sistema qualità di cui la norma UNI EN ISO 9001:2008. In sede di gara il consorzio garantisce tale standard di controllo dei processi. Il socio è tenuto ad adeguarsi, per la parte di propria competenza, al sistema utilizzato dal consorzio.

In caso di non ottemperanza degli obblighi di cui sopra il Consorzio potrà sospendere i pagamenti e avviare le procedure di non conformità, come stabilito nel manuale della qualità.

Art. 12 – Quote consortili

Ai costi consortili si fa fronte con una quota consortile minima sul netto dei lavori pari al 10%. Si potrà praticare una percentuale maggiore in considerazione della redditività degli specifici lavori e servizi.

Il consorzio tratterrà inoltre, in caso di lavori, il 30% degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Per singolo affidamento è inoltre prevista una quota fissa per oneri contrattuali pari a minimo € 250,00 su singolo affidamento.

Per i lavori affidati ad altri soggetti la quota consortile sarà stabilita di volta in volta.

Per lavori finanziati e altri tipi di lavori si procederà caso per caso con i minimi di cui al presente articolo.

Per progetti di altro genere si deciderà di volta in volta.

Il socio è tenuto inoltre al versamento del capitale sociale e tassa di ammissione nella misura del 2% sino al completamento di quanto dovuto e dell’1% successivamente al completamento quale ulteriore capitale sociale oltre la quota minima.

Art. 13 - Spese

Il socio è tenuto al versamento delle spese a suo carico derivanti dal presente regolamento e dalla convenzione.

Le eventuali altre spese o oneri (fideiussioni, perimetrazioni, assistenza tecnica, ecc.) saranno previste sulle convenzioni e regolarmente fatturate dal consorzio ai soci.

Nei trasferimenti di somme fra consorzio e socio nel caso di lavori eseguiti “su mandato” potrà procedersi al rilascio di ricevute.

Art. 14 – Contributo annuo

Al socio che al termine dell’anno non abbia lavorato in alcun modo con il Consorzio o con strutture consortili collegate e quindi non abbia versato una quota derivante da qualunque attività di almeno € 1.000,00 (mille) sarà richiesto il versamento di tale somma quale contributo associativo annuo, totale o fino a raggiungere tale cifra. Tale comma non trova applicazione in caso di versamento minimo ad altre strutture del gruppo.

Il mancato versamento di tale quota comporta l’esclusione dal Consorzio.

Art. 15 – Violazioni

Tutti gli articoli di cui si compone il presente regolamento si intendono vincolanti per il socio e per il Consorzio.

In caso di accertata violazione del regolamento il presidente è autorizzato ad applicare:

· richiamo scritto

· sanzioni economiche ed operative

Per le violazioni gravi (partecipazione a gare d’appalto o di e-procurement in concorrenza con il consorzio, presentazione di progetti di finanziamento da parte del socio, qualunque altra attività svolta in concorrenza con il consorzio) sarà applicata l’esclusione dalla compagine sociale previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Gli oneri derivanti da gestione tecnica e/o dei lavori che comportino, a causa di colpa o dolo, danni al consorzio (multe, more, spese legali, ecc.) sono da addebitarsi al socio che li ha procurati.

Art. 16 – Varie

Si intendono parte del presente regolamento tutte le decisioni legittimamente assunte dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea dei soci, nonché quanto previsto dagli schemi di convenzioni particolari con i soci.