STATUTO

STATUTO

CONSORZIO SANTA TERESA

Società Consortile Agricola Cooperativa

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Farindola (PE) un Consorzio di Società cooperative in forma di Società Cooperativa a responsabilità limitata denominato "Consorzio Santa Teresa - Società Consortile Agricola Cooperativa”.

Essa può anche operare con la seguente denominazione abbreviata: “C.S.T. – Soc. Cons. Agr. Coop.”.

La società è costituita ed applica le vigenti norme sulle società cooperative (Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modifiche e titolo VI del Codice Civile) nonché, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. Qualora la società cooperativa dovesse superare entrambi i limiti previsti dall'articolo 2519 del codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori e di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni.

La Società ha per oggetto sociale esclusivo le attività di lavoro agricolo di cui all’art. 2135 del codice civile e potrà esercitare tutte le attività agricole, connesse ed equiparate previste dai Decreti Legislativi n. 227 e 228 del 18/05/2001 e successive integrazioni e modificazioni, nessuna esclusa.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2059 (duemilacinquantanove) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti .

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci nello spirito della Dottrina Sociale della Chiesa.

Lo scopo mutualistico viene perseguito in particolare attraverso l'acquisizione da parte della Società di contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e/o la prestazione di servizi pubblici o privati da assegnare ai soci nell’ambito delle attività agricole, connesse ed equiparate.

Sempre in merito al rispetto dei requisiti di legge per la mutualità prevalente la Società osserva:

a) il divieto di distribuire dividendi in misura superiore al limite massimo previsto dalla normativa vigente;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a quanto previsto dalla normativa vigente;

c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa di svolge la propria attività prevalentemente attraverso i propri soci.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Segnatamente il costo per le prestazioni dei servizi ricevute dai soci in quanto assegnatari per l'esecuzione di contratti pubblici e/o privati acquisiti dalla Società dovrà essere superiore al cinquanta per cento del totale del costo delle prestazioni di servizi relativi ad attività di natura omogenea.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni di terzi in misura non prevalente.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa rispetta il principio della parità di trattamento.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa si propone, senza finalità speculative, di essere strumento di presenza economica, culturale e sociale dei soci, nonché di sviluppare la solidarietà fra gli stessi.

La Società può, senza finalità speculative e agendo nell'interesse dei soci, nell’ambito delle sole attività agricole, connesse ed equiparate, stipulare contratti di appalto e in genere ogni altro contratto, nelle forme ammesse dalla legislazione vigente, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e/o la prestazione di servizi, anche tra loro integrati, comprese le connesse attività di progettazione, gestione e manutenzione di immobili e impianti, nonché la gestione di servizi di facility management e global service.

La cooperativa intende utilizzare inoltre tutte le normative per l’affidamento di lavori e servizi di cui alle leggi Art. 17 - L.97/1994, Art. 15 - Decreto Leg.vo 228/2001 e Art. 2 - comma 134 - L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) e successive modifiche ed integrazioni nonché altre normative similari.

In tale ambito la Società può, in via esemplificativa ma non esaustiva, sia in Italia che all'estero, sia singolarmente che associandosi con altre imprese, assumendo partecipazioni societarie o, in qualunque altro modo consentito dalle leggi vigenti:

a) stipulare con persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e con altri enti, contratti di appalto o di concessione o altre forme negoziali, nei limiti ammessi dalla legislazione, di opere, servizi anche tecnici o forniture per farle eseguire dai soci. Per esigenze di ordine tecnico, o produttivo, finanziario, sempre in armonia con il fine principale di promozione e sviluppo dei soci, la Società può provvedere all'esecuzione dei lavori direttamente o tramite terzi;

b) favorire lo sviluppo delle cooperative associate anche attraverso la promozione dell'acquisizione di contratti da parte dei soci;

c) assumere in gestione terreni agricoli o boschivi nonché svolgere attività immobiliare.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale come sopra delineato, la Società potrà:

a) regolare fra i soci, a mezzo di assegnazione, la esecuzione dei lavori, opere e forniture assunte;

b) provvedere in collaborazione con i soci, a mezzo di uffici tecnici ed amministrativi, alla compilazione di progetti e preventivi di lavori afferenti qualsiasi tipo di appalto pubblico o privato;

c) contribuire nel modo più efficace alla conduzione tecnica ed economica dei contratti stipulati, prestando la dovuta assistenza ai propri soci;

d) facilitare il credito ai soci mediante anticipazione sui lavori, fideiussioni ed avalli ed in genere garanzie;

e) prestare collaborazione ai soci nella formulazione di programmi aziendali di commessa o cantiere;

f) svolgere i servizi inerenti l'approvvigionamento dei soci ed agire, qualora risulti socialmente utile, anche in nome e per conto di terzi che gliene abbiano conferito apposito mandato con rappresentanza.

La Società può svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi qui elencati e quanto altro si proponga al fine di diffondere i principi di cooperazione mutualistica.

In forma accessoria agli scopi principali su indicati la Cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque attività utile al raggiungimento dello scopo sociale quali, ad esempio:

a) assistere e rappresentare i Soci che la costituiscono, sia nei loro rapporti particolari e reciproci, che nei rapporti con Enti pubblici, istituti di credito, ecc.;

b) stipulare convenzioni per la totalità o parte dei Soci con consulenti, esperti, organizzazioni, banche, ecc,. al fine di far usufruire ai Soci di servizi vantaggiosi;

c) organizzare servizi comuni per la totalità o parte dei Soci quali ad esempio contabilità, marketing, sicurezza, promozione, ecc.;

d) assumere iniziative di formazione, corsi, seminari, convegni, su temi che interessino la totalità o parte dei Soci;

e) partecipare o promuovere Società, organismi economici e fideiussori, enti, ecc. al fine di incrementare gli interessi dei Soci; la Società può inoltre aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

f) curare la ricerca, studi, convegni, seminari, attività di formazione per Soci o esterni nell'ambito dell’attività Sociale nonché pubblicazioni anche periodiche, ricerche fotografiche in proprio e/o in associazioni con altri.

La cooperativa è inoltre impegnata a diffondere i principi della sana e libera cooperazione, a curare il miglioramento economico e Sociale dei Soci delle Società, delle cooperative consorziate e vigila affinché i patti intervenuti tra i soci siano scrupolosamente rispettati.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La Cooperativa potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività strumentale e accessoria per il raggiungimento degli scopi statutari.

La Società si impegna, inoltre, a ricercare e stabilire forme di collegamento e di coordinamento con le altre strutture simili attive in ambito nazionale.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere socie le cooperative di produzione e lavoro e di lavoro agricolo e tutti gli enti cooperativi legalmente costituiti, iscritti nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del codice civile e le persone giuridiche che siano soggette alla direzione e coordinamento o al controllo determinato in base all'art. 2359 del codice civile di cooperative socie, i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto, con quelli della Società. In ogni caso almeno i tre quarti di tutti i Soci debbono avere qualifica o operare nel settore agricolo.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita la qualità della persona che sottoscrive la domanda;

c) copia della deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda e dello statuto;

d) l'indicazione della effettiva attività svolta e delle specifiche competenze possedute;

e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore, ai limiti di legge;

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

g) la espressa dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

L’Organo amministrativo potrà richiedere ulteriori notizie o documentazione.

L’Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l’attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo amministrativo, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L’Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell’Organo amministrativo.

Sia il sovrapprezzo quote che la tassa di ammissione non saranno restituite in alcun caso al Socio uscente. La Cooperativa ha facoltà di ritenere, sulle somme dovute ai Soci la parte di capitale sottoscritto o della tassa di ammissione non ancora versata.

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) all'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla ripartizione delle opere, forniture e servizi effettuata dagli organi della Società mediante atti di assegnazione;

d) ad accettare, ferma l'esclusiva responsabilità dell'assegnatario, i controlli tecnici e amministrativi nonché la direzione tecnica dei lavori assegnati che la Società ritenesse necessario fare svolgere a propri incaricati;

e) ad inviare annualmente copia dell'ultimo bilancio approvato, copia dello Statuto sociale qualora avesse subito modifiche rispetto al testo in vigore all'epoca dell'accettazione della domanda di ammissione, copia della documentazione di qualificazione richiesta dalla normativa sugli appalti ed a fornire prontamente tutte le informazioni loro richieste;

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L’Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l’Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste dal presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, l’Organo amministrativo potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell’Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell’Organo amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi del presente statuto, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell’Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall’Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dal presente statuto.

L’impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

E’ vietata in ogni caso la liquidazione del sovrapprezzo e della tassa di ammissione.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove il rimborso stesso non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell’Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 del codice civile.

Art. 15 (Responsabilità dei soci cessati)

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59 .

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 500,00 ciascuna (cinquecento/00).

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a una.

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell’Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l’Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all’Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dall’Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all’ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall’Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l’incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale di € 100,00 (cento/00). Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;

c) dall’eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell’Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell’Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all’Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L’Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L’Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.

L’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 26 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera semplice almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Se la convocazione viene anche affissa presso la sede sociale la convocazione potrà essere inviata a mezzo telefax, posta elettronica o messaggio telefonico. In ogni caso l’avviso deve essere fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci e se a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o numero telefonico espressamente comunicati dal socio. L’avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa comunque validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci e gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati, siano presenti o si dichiarino informati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Funzioni dell’Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio e destina gli utili;

2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;

5) procede alla nomina dell’Organo amministrativo;

6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;

8) approva i regolamenti interni;

9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l’Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell’Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall’art. 2365 del codice civile.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L’assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

Le decisioni possono anche essere assunte per la consultazione scritta regolata come segue.

L’organo amministrativo comunica a tutti i soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a dieci giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. La decisione si intende legittimamente assunta quando hanno risposto positivamente tanti soci che rappresentino la maggioranza della assemblea. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

I soci potranno avere un massimo di 5 voti in ragione di un voto ogni 50 (cinquanta) quote sottoscritte e versate.

Per i soci sovventori si applica quanto previsto dal presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell’art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 10 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell’Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, se nominato, o da un consigliere ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Organo amministrativo che potrà essere un Amministratore Unico o un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne predetermina di volta in volta il numero.

L’amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori durano in carica sino a revoca e sono rieleggibili. Essi comunque possono rimanere in carica sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge, ove non eletto dalla assemblea, nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, uno o più Vice presidenti.

Art. 33 (Competenze e poteri dell’Organo amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge.

L’Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire all’Organo amministrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E’ nei compiti del Presidente convocare l’Organo amministrativo, fissare l’ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all’ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L’Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telefonico, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell’Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni dell’Organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall’assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall’Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l’Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all’Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

In ogni caso le cariche potranno anche non essere oggetto di alcun compenso.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il Presidente dell’Organo amministrativo, o l’Amministratore unico, ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L’Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, se eletto, o all’amministratore più anziano per carica o, in caso di amministratore unico, al socio più anziano per partecipazione alla società e fra questi, eventualmente, al socio più anziano in età.

Il Presidente, previa apposita delibera dell’Organo amministrativo, o l’Amministratore unico possono conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’Assemblea, si compone di un Presidente, due membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 39 (Controllo contabile)

Il controllo contabile, se obbligatorio per legge o se comunque deliberato dall’Assemblea, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell’Assemblea dei soci.

L’Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico pari a tre esercizi.

L’attività di controllo contabile è documentata dall’organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2409 – bis, comma 3 del codice civile l’Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 40 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, nominati con le modalità di cui al presente statuto, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L’accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 41 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 1.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore o sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla centrale Cooperativa cui aderisce la società.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, fatti salvi i diritti di legge.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell’Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine in ogni caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.

Art. 42 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori, per l’intero valore nominale, eventualmente rivalutato;

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

L’Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie.

Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 47 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “Disciplina delle società cooperative” e dal Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modifiche, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Marianna CORVETTO

" Andrea TRANCANELLA

" MARINI Gabriele

" Angelo FIORDIGIGLI

" TALUCCI Gasper Rino

" Marco BULFERI Notaio